I professionisti del settore

Se ti sembra che inizialmente un professionista ti costi troppo,

è perche non hai presente quanto potrà costarti alla fine un incompetente.

 

 

La professione

Catia Bitorsoli amministra condomini dal 1998, anno in cui si è avvicinata a questo settore per mera passione. Dopo aver conseguito il diploma A.N.A.I.P. (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti), ha iniziato ad esercitare la professione ad Arezzo, partendo da piccole gestioni e riuscendo col tempo a far crescere l’attività. Successivamente ha conseguito anche il diploma A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari ) all’interno della quale esercita, altresì, il ruolo di revisore dei conti.

La sede

Grazie al passa parola dei clienti soddisfatti, al metodo di lavoro chiaro, semplice e regolare, Asic Amministrazioni condominiali, ha iniziato ad acquisire, gradualmente, sempre più stabili e a consolidare una importante esperienza nel settore. Dal 2005, ASIC dispone di un ufficio in uno stabile in Via Chiarini, 71/F, ad Arezzo.

La formazione

Catia Bitorsoli ha conseguito anche il diploma e l’iscrizione all’A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e segue, periodicamente, corsi di aggiornamento per rimanere al passo con le leggi in vigore in materia e per poter operare sempre con la massima tranquillità e professionalità.

La competenza

Oggi l’attività dello Studio di amministrazione di condomini è un riferimento sicuro per tanti clienti, grazie alla professionalità, disponibilità e competenza che ha sempre loro dimostrato.  Ci occupiamo di amministrazioni condominiali in modo serio e con immutata passione, con impegno e osservando un comportamento sempre eticamente impeccabile, dimostrando una costante attenzione nei riguardi delle soluzioni innovative da offrire ai clienti.

I Nostri Obbiettivi

Obiettivo primario di ASIC Amministrazione Condomini, è da sempre quello di garantire ai clienti un’ampia gamma di servizi specializzati, volti alla soddisfazione dei condòmini ed al miglioramento della qualità della vita all’interno del condominio. Ad oggi ASIC è orgogliosa di essersi, senza eccezioni, guadagnata la fiducia e la stima dei propri clienti.

Requisiti Necessari

Sei sicuro che il tuo amministratore di condominio sia in possesso dei requisiti per poter ricoprire tale carica?

È importante che una mansione cosi complicata sia a carico di una figura competente che rispetti e soddisfi le normative vigenti per poter esercitare al meglio la professione, nel rispetto dei propri clienti.

Verificalo confrontandoli con quelli riportati qui a fianco, estratti direttamente dal D.M. 140/14:

  • Che hanno il godimento dei diritti civili
  • Che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni
  • Che non sono sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta riabilitazione
  • Che non sono stati interdetti o inabilitati
  • Il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari
  • Che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • Che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

Chi puo svolgere l’incarico?

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Quando può svolgerlo?

La perdita dei primi quattro requisiti di cui sopra comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza degli ultimi due punti dell’elenco sovrastante.
Resta salvo l’obbligo della formazione periodica.

Contattaci

Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci.

V. G. Chiarini 71/F
52100 Arezzo

0575 911858

asicarezzo@gmail.com

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