L’Amministratore di Condominio è una figura esistente nel condominio da molto tempo. Inizialmente, il suo nome era “capo-scala” e questo ruolo poteva essere ricoperto da un condomino o, a rotazione, dai condòmini stessi. Il capo-scala aveva una finzione chiara e semplice, ovvero quella di raccogliere i soldi da tutti i condomini e pagare le bollette. Oggi, invece, il nome capo scala si è trasformato: si chiama appunto “Amministratore di Condominio”, come specificato nell’art. 1129 del cc.
La figura dell’Amministratore di Condominio è diventata professionale ed è molto cambiata con la “Riforma del Condominio, Legge 11 dicembre 2012 n. 220”, entrata in vigore il 18 giugno 2013. Le più importanti funzioni obbligatorie dell’Amministratore professionale sono di avere una propria polizza professionale gratuita per il condominio, di eseguire il Bilancio Consuntivo e il relativo Bilancio Preventivo, di redigere una Relazione dell’andamento condominiale annuale, il Conto Economico, il Modello 770 e relative Certificazioni dei Fornitori; di avere, infine, un c/c bancario aperto. Molto importante è anche Recupero Fiscale, che può essere del 50% o del 65% con invio telematico all’agenzia delle entrate.
Fondamentale, inoltre, è avere un Amministratore con l’attestato “DM140”. L’attestato DM 140 è un documento essenziale per essere un Amministratore professionista, in quanto l’amministratore riceve un aggiornamento sulle leggi vigenti e le normative fiscali ed economiche dell’anno.
Per esserne in possesso dell’attestato DM 140 occorre effettuare un corso con il relativo esame finale, da ripetere annualmente presso le associazioni competenti al rilascio di tale attestato. È obbligatorio per un Amministratore avere l’attestato: il mancato possesso del DM 140 comporta la non validità del mandato, che dunque diventa nullo.
È da specificare l’importanza della nullità del mandato, visto che sta a significare una forma talmente grave di invalidità che non vincola le parti al rispetto dell’impegno preso. Se venissero fatte delle opere nel condominio, stipulati contratti con fornitori, presi accordi per conto del condominio e quant’altro possa eseguire un amministratore, deve esser chiesta la restituzione cosiddetta “ripetizione del debito”.
Consiglio, perciò, di valutare attentamente le competenze della persona a cui facciamo gestire i soldi, allo scopo di avere un condominio economicamente e fiscalmente in regola. Importantissimo, dunque, è accertarsi di avere un Amministratore professionale.
Chiedetegli, quindi, il DM 140 aggiornato.
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